IL TRIBUNALE

    Letti gli atti del procedimento penale a carico di:
        1) Abazoski  Alit,  nato  a Kikevo (Macedonia) il 12 novembre
1977;
        2) Caca Ermir, nato a Kavaje (Albania) l'11 gennaio 1971;
    Imputati:
        il  primo,  del delitto di cui agli artt. 3, nn. 8 e 4, legge
n. 75/1958,   perche'   dal  luglio  2000  sfruttava  e  favoriva  la
prostituzione  di  Krasmirova  Svetozara,  sua convivente, agendo con
violenza  e minaccia consistente nell'obbligarla a prostituirsi anche
con  violenza  fisica  e  nell'accompagnarla  tutte  le  sere  in via
Salaria,  altezza  Motorizzazione  civile,  a mezzo di un'autovettura
Audi   80  di  colore  nero,  sottraendole  il  denaro  provento  del
meretricio (lire 800/900.000 a sera);
        entrambi del delitto di cui agli artt. 110 cp, 3, n. 8, legge
n. 75/1958,   perche',   in   concorso   tra   loro,   favorivano  la
prostituzione  di  Afanasyeva  Lilija,  giunta in Italia alla fine di
giugno  2000,  prima  offrendole  "protezione",  quindi  portandola a
vivere  in  un'abitazione  di  Torlupara,  ove  si  trovava  anche la
suindicata Krasmirova, ed inoltre accompagnandola in via Salaria, ove
si  prostituiva  anche la Krasmirova, tutte le sere dalle ore 21 alle
ore 3,  indi  sfruttavano  la  di  lei  prostituzione trattenendone i
proventi   ammontanti  a  lire  300.000/1.000.000  al  giorno,  prima
l'Abazoski  e  successivamente  il  Caca, nella cui abitazione di via
Bologna in Mentana la stessa era stata obbligata a convivere.
    Acc. in Roma il 23 agosto 2000 dalle ore 14 alle 17.
                            Premesso che
    Nel  corso dell'istruttoria dibattimentale non e' stato possibile
acquisire  la  indispensabile  testimonianza della Afanasyeva Lilija,
rientrata  nel  frattempo nel paese di origine (Ucraina) in localita'
ed indirizzo non risultanti dagli atti.
    Si  rendeva, pertanto, necessario esaminare gli ufficiali di P.G.
operanti   sugli   elementi   raccolti   nel   corso  delle  indagini
coinvolgenti  la  predetta  Afanasyeva  ed  a  tal  fine non appariva
potersi  prescindere  da  chiarimenti in ordine a quanto raccolto nel
p.v.  di  denuncia,  datato  23 agosto  2000,  dal  m.llo CC Maurizio
Oganoff e dal brig. CC Benedetto Sbriglia.
    Cio' al fine di valutare compiutamente la condotta ascrivibile ai
prevenuti,  in  particolare  attraverso  una  verifica dell'effettivo
contenuto   delle  dichiarazioni  rese  dalla  denunciante  circa  le
modalita'  dei fatti. Tale esigenza, nel caso di specie, e' risultata
particolarmente  pressante,  stanti  le  condizioni della denunciante
medesima,  straniera,  non bene a conoscenza della lingua italiana ed
esaminata  con  l'ausilio di un'interprete la cui perizia il Collegio
non poteva valutare.
    La  necessita' di procedere in tal senso all'esame degli operanti
risulta ostacolata dal divieto imposto dall'art. 195, comma 4, c.p.p.
nella formulazione da ultimo introdotta con la legge n. 63/2001.
    Questo  divieto  appare  al  collegio  imposto irragionevolmente,
poiche'  da'  luogo  ad  una ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto  alla  generale disciplina della testimonianza de relato, di
cui  all'art. 195  c.p.p.,  determinata  dalla  condizione soggettiva
dell'appartenenza del teste alla P.G.
    Tale  circostanza impone di ritenere non manifestamente infondata
l'ipotesi  di  incostituzionalita'  della  norma sopra richiamata per
violazione  del  principio  di  uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Carta costituzionale.
    Va,  d'altra  parte, considerato che il sistema normativo in tema
di   testimonianza   indiretta,   quale   risulta  dalla  innovazione
introdotta  con  la  legge  n. 63/2001,  impedendo  l'acquisizione di
elementi    di    prova   idonei   a   contribuire   all'accertamento
dell'effettivo  svolgersi  dei  fatti  e  delle  condotte  penalmente
rilevanti,  finisce  per  intaccare  lo  stesso  diritto  di  difesa,
costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.
                            Ritenuto che
    Risulti  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 195,quarto comma, c.p.p., con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;